Ho quasi 22 anni, figlia di genitori divorziati, sto per essere assunta nell’azienda di mio padre come apprendista. Mio padre da 6 anni versa a mia madre l’assegno di mantenimento mensile di 800 euro stabilito dal giudice. La mia domanda è questa: ora che inizierò a lavorare e percepirò un mio stipendio, il diritto di percepire l’assegno di mantenimento cessa? legalmente sono tenuta a dare parte del mio stipendio a mia madre per partecipare alle spese di casa? Dal momento che non sarò totalmente indipendente economicamente all’inizio, mia madre potrà obbligarmi a cercare un alloggio dove poter vivere da sola dato che lei non riceverà più la quota di mantenimento?
Non esiste una risposta univoca e valida per tutti i casi per una domanda di questo genere, ma la cosa va sempre valutata in relazione alla situazione della famiglia, sia pure disgregata, e quindi la tua, quella di tuo padre e quella di tua madre.
Si possono quindi solo fare alcune considerazioni di carattere generale.
Innanzitutto, un’occupazione da apprendista non comporta, generalmente, il raggiungimento di una piena autosufficienza economica, ma di una autonomia parziale che, se ha una sua incidenza, normalmente non comporta il venir meno del tutto dell’assegno di mantenimento, ma tutt’al più una sua riduzione.
Peraltro, nel tuo caso l’assegno di mantenimento è di importo superiore alla media, probabilmente perchè commisurato sia, da un lato, alle tue esigenze, sia al patrimonio e al reddito di tuo padre, a tutela di un tuo tenore di vita che non credo potrà essere mantenuto con la retribuzione da apprendista.
Da queste considerazioni discende anche la risposta alla seconda domanda circa l’obbligo di contribuzione alla casa di tua madre. È vero che il figlio ha, per codice civile, e anche per morale ed etica comune, anche se negli ultimi anni la prassi se ne sta sempre più distaccando, il dovere di contribuire al menage dei genitori o del genitore convivente, tuttavia, come sempre accade in materia familiare, occorre considerare in particolare le circostanze del caso concreto. In altri termini, un conto è se il tuo stipendio sarà, ad esempio, di 3.000 euro al mese, tutto un altro conto sarà invece se la tua retribuzione sarà, poniamo, di 600 euro al mese: nel primo caso, probabilmente, dovresti essere considerata tenuta a contribuire alle spese di casa, nel secondo credo si faccia fatica a sostenere.
Per quanto riguarda l’alloggio, una volta che sarai completamente autosufficiente dal punto di vista economico, cosa che non necessariamente appunto si ha con una occupazione da apprendista, starà a te e a tua madre decidere come vorrete organizzarvi la vita, lei non avrà più obblighi di assistenza, se non in casi eccezionale, nei tuoi confronti.
Related posts:
Il consenso è la causa del matrimonio, causa unica e necessaria, dalla quale esso nasce, e con esso lo stato di coniuge. Il can. 1057, § 2 C.I.C. così recita “consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad consituendum matrimonium”. Tale definizione altro non è poi se non la trasposizione dell’enunciato della Cost. Conciliare Gaudium et Spes – “intima communitas vitae at amoris coniugalis a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt et accipiunt, institutum ordinatione divina firmum oritur etiam coram societate; hoc vinculum sacrum intuitu boni, tum coniugum et prolis tum societatis, non ex humano arbitrio pendet” (G.S., n. 48).
Il canone 1055, § 1, CIC traccia le coordinate del “matrimoniale foedus”: la diversità di sesso – vir et mulier – il consorzio di tutta la vita – inter se totius vitae consortium constituunt – la preordinazione alla prole – indole sua naturali ad bonum coniugum atque prolis generationem et educationem ordinatum – ed infine la sua sacramentalità – a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est.
Il consenso non è un qualsiasi atto di volontà, bensì un atto qualificato dall’oggetto che con esso si raggiunge; a causa del quale tale atto di volontà assurge ad atto di volontà matrimoniale “consensus partium est unica, totalis et adaequata causa efficiens matrimonii, seu est absolute necessarius ac per se sufficiens ad matrimonium constituendum” (cf. Z. Grocholewski, De esclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione, Napoli, 1973, p. 21).
Il Legislatore ha, quindi, accolto nel codice del 1983 l’impostazione personalistica del matrimonio, elaborata dal Concilio Vaticano II. Il soggetto che scambia il consenso deve essere in grado di porre un atto umano specifico – libero da condizionamenti sia interni che esterni. Il consenso matrimoniale è un atto della persona che implica non solamente processi intellettivi e volontaristici, ma anche altri requisiti, fisici, psichici e affettivi, che possono alterare la capacità di intendere e di volere il matrimonio. La maturità psicologica richiesta dal can. 1095, 2 è quella che rende la persona consapevole di quale incidenza abbia il matrimonio nella propria esistenza e che la rende capace di esprimere un giudizio pratico-pratico sul significato oggettivo degli iura et officia matrimoniali, cioè i doveri e le esigenze espresse dai cann. 1055 (bonum coniugum) e 1057, le proprietà essenziali. Occorre quindi una maturità sufficiente ed adeguata, un grado di giudizio pratico, valutativo e decisionale che renda la persona capace di scegliere fra lo sposarsi o meno, con una persona e/o per motivi ragionevoli. Qundi se la discretio iudicii è maturità, il grave difetto di discrezione può essere qualificato come “immaturità” (cfr. J. Castano, Il sacramento del matrimonio, 1994, Roma, p.332).
CAN 1095 CIC
Il canone 1095 del Codice del 1983 ha come scopo la regolamentazione degli effetti giuridici derivanti dalla presenza, nel contraente, di anomalie psichiche tali da determinare un’incapacità di prestare il consenso. Quindi, attiene al diritto canonico in quanto tale, non la mera classificazione di queste anomalie psicologiche né la formulazione di eventuali diagnosi (conclusioni appartenenti alla scienza medica), ma l’individuazione di quei disturbi tali da incidere non su una qualsiasi incapacità del soggetto, ma sulla capacità consensuale specifica del matrimonio canonico.
A tale fine il can 1095 C.I.C. 1983 definisce i tre stadi di anomalia psichica che possono cagionare effetto giuridico inficiante la capacità suddetta. Queste tre modalità sono:
Insufficiente uso di ragione
Grave difetto di discrezione di giudizio
Incapacità di assumere i doveri essenziali del matrimonio.
Quanto contenuto nei numeri 1 e 2 del can. 1095 concerne il matrimonio “in fieri”, ma il matrimonio cristiano non si erige soltanto sul momento dello scambio del consenso, poiché dalla pronuncia del fatidico “sì” ha inizio la realizzazione del progetto di vita comune proprio dei coniugi. Il numero 3 del can. 1095 si sofferma sullo sviluppo patologico di questo cammino, volto al raggiungimento dei fini del matrimonio: si rivolge pertanto al matrimonio “in facto esse”. Il soggetto nel momento in cui instaura l’unione coniugale deve essere potenzialmente in grado di adempiere tutto quello che richiede lo stesso matrimonio “in facto esse” considerato, non essendo bastevole che lo abbia chiaro a livello razionale.
In senso positivo “la possibilità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio contempla quel sufficiente possesso del soggetto che gli conferisce il potere di responsabilizzarsi, in termini di obbligazione giuridica,così come porre in essere i comportamenti e gli atti del futuro …che sono dovuti perché il loro contenuto fa stretto riferimento ai doveri essenziali del matrimonio….In senso negativo , è incapace colui che non possiede il sufficiente dominio di sé e dei suoi atti necessario per potersi impegnare, nel momento costitutivo del matrimonio…”(cfr. Pedro Juan Viladrich, Il consenso matrimoniale, Giuffrè Editore, Milano,2001, p.59).
Can. 1095, n. 2
Il canone 1095 stabilisce che sono incapaci di contrarre matrimonio “1° qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent”. Il can. 1095, n. 2, stabilisce quindi che il grave difetto di discrezione di giudizio rende il soggetto incapace di emettere un valido consenso. Non siamo di fronte ad una incapacità derivante da malattia psichica, poiché tale anomalia affonda le proprie radici nel rapporto fra intelletto e volontà. Il consenso si serve del giudizio speculativo come base remota, ma è dato “propriamente da un giudizio pratico – pratico, il quale, diversamente dal giudizio teorico, si riferisce all’azione ed indica ciò che è buono e conveniente” (cfr. G. Zuanazzi, La maturità matrimoniale. Aspetti psicologici e psichiatrici, dispense ad uso degli studenti dello Studio Rotale, 2002, p. 1).
Molteplici sono gli elementi propri della capacità di discernere in modo critico. In primo luogo, abbiamo la capacità di giudicare tra le diverse alternative esistenziali, che si concretizza nell’essere in grado di perecepire sé stessi ed il coniuge con sufficiente obiettività. Questo significa, avere avuto la possibilità di ipotizzare una diversa alternativa al matrimonio, senza subire alcun tipo di coattività nei confronti della scelta medesima, non determinata da un cammino inconscio, che conduce alla inevitabilità, ma garantita da una decisione responsabile che origina una vera e consapevole donazione.
Inoltre deve essere presente la possibilità e la capacità di percepier i limiti della scelta effettuata, valutando i pro e i contro. Infine, abbiamo la capacità di distinguere le motivazioni concernenti la scelta che deve essere libera, in quanto atto umano della volontà che si concretizza nel processo di autodeterminazione razionale dell’uomo. “Nella formazione di un atto del libero arbitrio, agiscono quegli elementi appartenenti alla costituzione immutabile della psiche, soprattutto se tali elementi raggiungono un notevole grado di morbosità psichica o nevrotica, tanto minore deve riconoscersi alla libertà di scelta…- Infatti -… tutto ciò che lede gravemente la mutua causalità dell’intelletto e della volontà nel deliberare sul matrimonio da contrarre e nel realizzare il volere, impedisce il consenso matrimoniale” (cfr. M.F. Pompedda, Studi di diritto matrimoniale canonico, Giuffrè Ed., Milano, 1995, pp. 14-16). Rammentiamo brevemente come, secondo la classificazione operata dalle scienze psicologiche, si abbiano alcuni tipi di decisioni, che vanno da quelle calcolate (che sono fredde e razionali), ardite (frettolose), alle crescenti (progressive e meditative) ed a quelle ritardate (frutto dell’insicurezza). Una scelta maturata con garanzia è la scelta formulata in un tempo adeguato, la sola che permette al soggetto una reale comprensione del progetto di vita che si va predisponendo. La maturità psicologica del can. 1095, n. 2, è quella che rende la persona consapevole dell’incidenza che il matrimonio avrà nella vita, nella propria e altrui esistenza, che la rende quindi capace di esprimere quel giudizio pratico-pratico sul significato dei doveri e dei diritti scaturenti dal matrimonio medesimo. Si richiede pertanto una maturità adeguata che renda il soggetto capace di soppesare i pro e i contro al matrimonio con quella determinata persona. Tale scelta va garantita dalle condizioni personali e ambientali, che siano idonee e correttamente motivate, sia a livello conscio che inconscio.
Una ulteriore distinzione infine va operata fra maturità psichica e maturità affettiva. La prima si possiede con il raggiungimento di un grado di integrazione personale ed interpersonale tale da permettere la sostituzione dei meccanismi del piacere, del potere e dell’egocentrismo con quelli della conoscenza oggettiva di sé stessi e del partner. La maturità affettiva, da un punto di vista relazionale, è classificabile come la componente della personalità, determinata dall’insieme dei fattori psichici, i quali permettono di affrontare le relazioni, amorose ed affettive. Questo presuppone, una partecipazione responsabile alla vita comune, una capacità di autodominio ed una accettazione dell’individualità dell’altro. Occorre necessariamente distinguere fra un grado minimo e massimo di comunicazione interpersonale, talchè se un coniuge non contribuisce sufficientemente al dialogo ed allo scambio affettivo questo può certamente ridurre la concordia e l’armonia della coppia, ma non incidere sulla capacità consensuale del soggetto medesimo. Se infatti due sposi per problemi accidentali non hanno potuto realizzare il tipo di relazione interpersonale desiderata, ciò non determinerà sic et simpliciter una “incapacitas contrahentis” (cfr. coram Stankiewicz, diei 22 maii 1986, R.R.Dec., Vol. LXXVIII, n. 5, p. 336).
Sul concetto di gravità di cui al can. 1095, n. 2, esso va riferito al difetto, e non alla causa che lo provoca; difetto che diminuisce la padronanza del dominio sulla decisione e sulla consapevolezza dei diritti e doveri essenziali da dare e da accettare nella concretezza quotidiana. Sostanzialmente, il termine “grave”, non concerne la gravità dell’anomalia o del disturbo mentale di cui potrebbe soffrire l’individuo, in quanto non trattiamo di categorie mediche, ma esclusivamente giuridiche. Quello che attiene la nostra indagine è “l’effetto finale di tali cause psichiche del soggetto…in virtù delle quali questi ha perso quella maturità abituale, proporzionata a discernere con il suo intelletto ed ad impegnarsi con la sua volontà alla donazione ed ad una accettazione efficaci dei diritti e doveri matrimoniali” (cfr. P.J. Viladrich, Il consenso matrimoniale, Giuffrè Ed., Milano, 2001, p. 55).
Esempio di caso specifico : carenza di libertà interna
Il concetto di carenza (assoluta) di libertà interna è stato elaborato per delineare che le cause immediate di tale distonia mentale non procedono dall’esterno, bensì dall’interno. In tal caso si accorda che determinate circostanze oggettive sarebbero di per sé idonee a suscitare nel soggetto una alienazione tale da non far considerare il consenso come atto libero.
Nei casi di mancanza di libertà interna è il soggetto che cova nel profondo uno stato soggettivo, che potrebbe non permettergli di agire con la necessaria libertà richiesta dall’impegno nuziale. Generalmente tale contesto si verifica in individui che soffrono di una qualche anomalia psichica, la quale deve essere proporzionatamente grave all’atto deliberativo qualificato che è il consenso matrimoniale (cfr. coram Colagiovanni, diei 2 februarii 1988, R.R.Dec., Vol. LXXX, p. 48; coram Stankiewicz, diei 21 iunii 1990, R.R.Dec., Vol. LXXXII, p. 527).
Secondo l’antropologia cristiana, partendo dall’assunto che la sponsalità è un status che connota l’individuo – status che si acquisisce con uno sviluppo morale e fisico usuale; raggiunta l’età della discrezione, nell’individuo normale le circostanze non dovrebbero avere cittadinanza. Tale incapacità di autodeterminarsi può essere giustificata solo come conseguenza di gravi disturbi, obiettivamente constatabili. Pertanto ogni caso dovrà essere provato: dovranno essere analizzate le caratteristiche psicologiche del soggetto, caratteristiche tali da dimostrare che un individuo, sulla scia di determinate cisrcostanze (p. es. il timore di uno scandalo o di una gravidanza inaspettata) ha agito senza possibilità di autodeterminazione. Il Pontefice nel discorso alla Rota del 1987, sull’incapacità, ha dichiarato che “una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia, che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere del contraente” (cfr. Giovanni Paolo II, Allocuzione Viva Gioia, 5.II.1987, n. 7, AAS, Vol. LXXIX, pp. 1453).
La mancanza di libertà interna va distinta da altri capi autonomi di nullità: in particolare mi riferisco al metus (can. 1103 CIC). La giurisprudenza rotale ha tracciato negli ultimi anni lo spartiacque fra le fattispecie della mancanza di libertà interna e del metus ab intrinseco, rilevandolo nel connotato della consapevolezza o meno della mancanza di libertà. Nel metus vi sarebbe nel soggetto che lo subisce la consapevolezza della mancanza di libertà; questa consapevolezza è ovviamente assente nell’icapacità (cfr. E. Turnaturi, Il diritto fondamentale del fedele alla libera scelta dello stato coniugale ed il difetto di libertà nel consenso matrimoniale canonico, in Monitor Ecclesiasticus, 121 (1996), p. 418). Il criterio della coscienza o meno della perdita della libertà del soggetto si rivela fondamentale da un punto di vista probatorio. La divergenza fra le due fattispecie non si arresta qui. Infatti nella mancanza di libertà interna si verifica nell’individuo un atto psicologicamente perturbato; nel metus, invece, assistiamo ad una decisione assunta secondo un percorso psicologico normale.
La Giurisprudenza Rotale più recente insegna, quali mezzi probatori si dimostrino idonei ad attestare la mancanza di libertà interna: “ablatio libertatis ab intrinseco eruitur ex declaratione partis actricis, quae Iudici proponat et exponat, cur ipsa persuasa sit de matrimonii nullitate ob defectum discretionis iudicii, definite ob defectum libertatis internae. Deinde excutiatur pars conventa, quae per plures annos cum parte actrice cohabitavit et vices prae et postmatrimoniales ex cotidiano vitae experimento cognoscit. Postea testes omnia adiuncta adducant, ex quibus aliqua abnormis constitutio subiecti psychica dignoscatur. Ipsi facta enarrare debent, non autem iudicium de factis ferre. Ad periti munus eligatur, qui non solum idoneitatis testimonium obtinuit, vero etiam scientiam et artis experientia sit insignis, religionis honestatisque laude commendatus ” (cfr. coram Huber, decisio diei 21 iunii 2000, in Ius Ecclesiae, Vol. XV, n. 1, 2003, p. 134)
Per quanto concerne le perizie, disposte per valutare il grado di maturità e la presenza delle discrasie presenti nel soggetto interessato, al momento dello scambio del consenso, giova sottolineare che esse sono mezzi di prova che dovranno sempre sottostare al discrezionale apprezzamento del giudice, il quale dovrà ponderarle giusta la propria coscienza (can. 1608, §3). L’oggetto formale delle perizie dovrebbe essere costituito dalla verifica dell’incapacità del nubente con riferimento alla minima capacità, sufficiente ad un valido consenso, e non all’ideale piena maturità in ordine ad una vita coniugale soddisfacente e serena. La capacità minima indica il grado minimo di relazione interpersonale che deve contraddistinguere la coppia tipo, e, sorreggere il dialogo interpersonale fra i coniugi, quasi fosse una sorta di minimo comune denominatore nella vita di coppia. La seconda costituisce certamente un grado massimo, che idealmente può essere accolto come obiettivo possibile, certo perseguibile nella vita di coppia, ma, che potrà essere raggiunto e finalizzato solamente in presenza di un dialogo approfondito fra soggetti coscienti e moralmente predisposti alla costruzione di esso.
Related posts:
Al fine di comprendere che cosa si intende per responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi, necessariamente bisogna individuare chi sono e quali solo i diritti e doveri di tali soggetti. La definizione più in voga, identifica l’organizzatore nella persona giuridica, nell’associazione o comitato, che promuove una determinata performance di una disciplina sportiva, sia essa manifestazione sportiva o competizione, agonistica o amatoriale, anche indipendentemente dal fatto che all’evento sportivo assistano degli spettatori.
La responsabilità dell’organizzatore in ambito civile può essere sia di natura contrattuale, nel momento in cui vi siano dei spettatori paganti, che extracontrattuale nei confronti di terzi, indipendentemente dalle eventuali autorizzazioni necessarie, il cui ottenimento non esonera in nessun modo dalla responsabilità.
Precipuamente un organizzatore di manifestazioni sportive deve predisporre tutte le misure protettive idonee a prevenire eventi dannosi in capo agli atleti che a terzi. In specie il soggetto che organizza l’evento sportivo ha l’obbligo di: controllare l’adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti; controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva; controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.
Si tratta di una cosiddetta responsabilità para-oggettiva che ha il suo fondamento sul criterio della colpa omissiva. Di vitale importanza è che la valutazione dell’adeguatezza delle misure preventive deve essere effettuata ex ante in base alla specificità del rischio e del suo possibile accadimento, e gioco forza, è di spettanza dell’organizzatore dimostrare di aver posto in essere tutte le precauzioni del caso. Di conseguenza, l’evento imprevedibile e/o eccezionale “scagiona” da ogni responsabilità il soggetto che organizza l’evento sportivo, come pure nulla può essere imputato a titolo di responsabilità all’ organizzatore di un contest conforme alle cautele usualmente richieste per quel tipo di evento sportivo.
Si può ben dire che lo schema d’imputazione è quello della responsabilità per rischio oggettivamente prevedibile ed evitabile.
Come detto, colui che organizza un evento sportivo deve assicurare che la competizione avvenga senza pericoli per l’incolumità fisica, di atleti, spettatori e terzi. La sua responsabilità però è “temporale” nel senso che dura per quel lasso di tempo in cui si svolge la competizione o manifestazione, e relativamente al luogo di essa. Va comunque segnalato che per quanto attiene la custodia delle attrezzature di vario genere utilizzate ed accessorie alla manifestazione, l’organizzazione deve predisporre ogni tipo di sorveglianza per impedire l’insorgere di situazioni di pericolo. Vieppiù l’organizzatore risponde per il fatto degli ausiliari ex art. 2049 c.c.
In merito agli atleti l’organizzatore è chiamato a rispondere in determinate circostanze ovvero: per l’inadeguatezza o pericolosità dei mezzi tecnici adoperati per la gara; l’inidoneità degli stessi atleti allo svolgimento delle attività che la manifestazione implica; l’inidoneità o la carenza di sicurezza dei luoghi o degli impianti che ospitano la manifestazione.
E’ lapalissiano che l’organizzatore è responsabile delle attrezzature fornite agli atleti. In particolare, circa gli attrezzi forniti direttamente da lui, non importa se non di sua proprietà, l’organizzatore e/o i suoi collaboratori, è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli stessi. Viceversa colui che organizza l’evento sportivo, non ha nessuna responsabilità sulla difformità degli attrezzi di esclusiva proprietà degli atleti, in questo caso l’omologazione è competenza dei giudici di gara.
Circa il secondo punto, fatto salvo il caso che vi sia un preciso obbligo, risulta estraneo ad eventuali sinistri che derivino dall’idoneità fisica o incapacità atletica dell’atleta. In tale circostanza va effettuata una valutazione ad hoc.
Non vi è alcun dubbio sul fatto che l’organizzatore deve in ogni caso evitare che la competizione si svolga tra atleti di diversa esperienza e capacità, per esempio mettere a confronto un pugile professionista con un dilettante. Inoltre negli eventi sportivi dove all’atleta è richiesto uno sforzo fisico particolarmente pesante, l’organizzatore deve verificare se l’atleta è in possesso della certificazione medica che ne attesta l’idoneità psicofisica.
Parlando della sicurezza dei luoghi o degli impianti in cui si svolge l’evento sportivo, è chiaro come in tale circostanza l’organizzatore ha sulle sue spalle una grande responsabilità. Egli deve verificare non solo la conformità dei luoghi ai meri regolamenti, ma deve guardare oltre, nel senso di preoccuparsi ad esempio di segnalare in modo adeguato il tracciato di gara e di apprestare le dovute misure per un celere ed idoneo soccorso agli atleti. Si evince da quanto detto, che l’organizzatore deve adottare di fatto tutte le misure idonee ad evitare un danno agli atleti. Tuttavia è da sottolineare che tale affermazione si deve confrontare sia con la possibilità di ricollegare tale dovere di diligenza con lo schema di cui all’art. 2050 c.c., che con il rischio sportivo, insito nello svolgimento di una gara.
In alcune circostanze alcune pronunce giurisprudenziali hanno applicato l’art. 2050 c.c. agli organizzatori, ma è ovvio che per gli atleti partecipanti alla competizione, l’accettazione del rischio sportivo comporta che i danni che rientrano nell’alea normale dello svolgimento della gara ricadano sugli stessi. Per essere chiari, la pericolosità che giustifica normalmente l’applicazione dell’art. 2050 c.c., può risultare non determinante ai fini dell’operatività di questa norma, nel caso in cui l’atleta l’abbia accettata e non abbiano inciso nel produrla eventuali negligenze dell’organizzatore.
Come già accennato in precedenza, l’organizzatore è tenuto a predisporre tutte le necessarie ed adeguate misure di sicurezza anche nei confronti di coloro che non partecipano alla gara, ma a vario titolo sono presenti sul dove si svolge l’evento sportivo. E’ facilmente intuibile che ci si riferisce agli spettatori. Sul punto si osserva come sia la giurisprudenza di merito che di legittimità, non abbia ancora sviluppato un approccio univoco sull’applicabilità o meno dell’art. 2050 c.c. alla fattispecie in questione. In tale contesto va richiamato il dibattito se le società sportive debbano rispondere del fatto dei tifosi. A fronte di diversi orientamenti, a chi scrive sembra che la questione si possa risolvere solo sulla base di un effettivo accertamento del potere di direzione e d’influenza della società sportiva sulla tifoseria. Difatti esclusivamente in tale circostanza, avrebbe un senso logico imporre un obbligo risarcitorio alla società, che ex ante avrebbe potuto porre in essere tutte le misure per prevenire il danno.
Al di fuori degli stadi di calcio, la giurisprudenza tende invece a ritenere più confacente l’applicazione dell’art. 2043 c.c. Quest’ultima norma giuridica è stata applicata dal giudicante che ha ritenuto responsabile l’organizzatore di una partita di squash per le lesioni procurate ad uno spettatore da una palla scagliata per errore da un giocatore, sulla base della mancata predisposizione di una barriera sufficientemente alta a protezione del pubblico.
Giova infine ricordare che resterà comunque a carico sia degli atleti sia degli organizzatori di manifestazioni sportive, il dovere di osservare il generico obbligo, di rispettare il principio del neminem laedere a tutela di tutti i diritti assoluti.
No related posts.
Una Comunità Montana decide di delegare ad un Sindaco la ‘’gestione’’ di un capannone ai fini della produzione e promozione di prodotti dolciari locali. Il Sindaco, assunte le vesti di delegato, si rende pertanto disponibile ad accettare la proposta di una Società di avere in comodato il capannone in quaestio. Una volta entrata nella disponibilità dell’immobile, la Società si attiva installando macchinari, adeguando l’impianto elettrico, (etc…) per l’avvio della produzione. Tra le parti, su richiesta della medesima Ditta, si instaurano delle trattative per addivenire alla stipula di un regolare contratto. Pochi mesi dopo tali trattative, il Comune diffida, mediante lettera, la Società al rilascio dell’immobile. Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda proposta dalla Comunità Montana nei confronti della Società al rilascio dell’immobile di sua proprietà (proprio perché a partire dalla diffida il capannone risulta abusivamente occupato) e al pagamento a titolo risarcitorio del danno. Su gravame della Società, la Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado, rigettando la condanna della Ditta: la Corte d’Appello ravvisa nella brusca e non motivata interruzione del rapporto negoziale da parte della Comunità Montana una responsabilità precontrattuale dell’ente, con violazione del principio di buona fede. La Comunità Montana, a fronte di siffatte decisioni, propone ricorso per Cassazione: sede in cui la Corte cassa (…) e rinvia la sentenza impugnata alla Corte d’Appello!
Ebbene, sulla configurabilità di una responsabilità precontrattuale della p.a., ex art. 1337 c.c., si è per lungo tempo dubitato: in quanto, per la tutela dell’interesse pubblico e nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, la p.a. ‘’avrebbe la facoltà’’ e ‘’sarebbe tenuta’’ al recesso dalle eventuali trattative avviate a fronte delle quali nessun legittimo affidamento del terzo contraente potrebbe ravvisarsi e trovare tutela (?). In tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa osservando che ‘’nella conduzione delle trattative private, la valutazione in ordine alla ricorrenza di una responsabilità precontrattuale in capo alla p.a. non involge un sindacato sulle scelte discrezionali della p.a. ma esclusivamente una verifica in ordine al rispetto, da parte della Stessa, dei canoni di buona fede e correttezza’’. Nello specifico, affinchè sorga una responsabilità precontrattuale dell’ente pubblico, ex art. 1337 c.c., per ingiustificata rottura delle trattative, ‘’è necessario che queste ultime siano giunte ad un punto tale da ingenerare nella controparte un ragionevole affidamento in merito alla futura conclusione del contratto’’.
Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4382 del 20 marzo 2012, esprime il seguente principio di diritto: ‘’qualora un immobile, in possesso della p.a., venga detenuto a titolo di comodato, in buona fede a seguito di trattative che non hanno portato alla conclusione del contratto, la buona fede e il legittimo affidamento del comodatario vengono meno se l’altra parte manifesti in modo inequivoco di non consentire la prosecuzione del rapporto e di volere la immediata disponibilità dell’immobile stesso, in quanto la detenzione, caratterizzata fino ad allora dalla originaria buona fede, fondata sulle trattative soprattutto se condotte, in modo legittimo, da organi rappresentativi della p.a.., ossia dovuta alla legittima aspettativa da parte del privato della piena legalità della condotta dell’ente comodante, diviene ingiustificata’’. ‘’Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno per rottura immotivata delle trattative, ossia da responsabilità precontrattuale nella sua totalità, ma deve, se richiesto, procedere ad una determinazione dello stesso, avendo presente il momento che ha determinato la diversa natura della detenzione’’.
Insomma, nel caso di specie si evince che la p.a., nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ‘’usa un libero potere discrezionale’’. In tal senso, ci si domanda: sul potere discrezionale della p.a. può essere esercitato un effettivo controllo, da parte del g.o.? La risposta risulterebbe affermativa se tale discrezionalità (della p.a.) andrebbe ad assumere le vesti del diritto privato (nell’attività iure privatorum, ex art. 1337 c.c.): realizzando così, in ambito precontrattuale, una mera coincidenza-sovrapposizione tra la discrezionalità amministrativa medesima e l’autonomia privata!
”…La speciale regolamentazione pubblicistica (…) non impedisce l’applicazione del diritto privato, come diritto generale”.
Related posts:
Convivo con un’algerina, lei ha il permesso di soggiorno italiano ma vuole sempre rimanere nel suo paese. Insieme abbiamo un bambino con nazionalita e passaporto italiano (ha 4 anni). Io vorrei separarmi da lei, anche perche il bambino è sempre con me quando lei è nel suo paese ed in più mi ha minacciato di prendere il bambino e di andare nel suo paese e non tornare più. Il problema che il bambino è anche sul passaporto della madre. In questo caso posso andare alla prefettura e dire che il bambino non puo uscire dal territorio italiano senza di me o con in permesso autorizzato da me?
Devi andare in Questura e fare la revoca del consenso all’espatrio, in modo che la madre non possa portare vostro figlio fuori dal territorio italiano senza il tuo consenso.
Dopo aver fatto questo, se la vostra famiglia è davvero in crisi, ti conviene rivolgerti subito al tribunale dei minorenni per far regolare la cessazione della vostra convivenza, anche e soprattutto con riferimento all’affido di vostro figlio. Su questo, ti rimando alla nostra scheda pratica.
Related posts:
il mio ex marito non versa gli alimenti ai figli da 10 anni, se non sporadicamente in passato, ho tenuto tutto segnato e il credito ha ormai raggiunto i €30.000,00 escluse le spese extra che ormai mi rifiuto di conteggiare. Ho fatto diverse ingiunzioni tramite il datore di lavoro, ma ovviamente si licenzia regolarmente. Ora so che lavora ma non conosco l’azienda, posso comunque procedere? Può il giudice intimargli di indicare il nome del datore di lavoro? Addirittura oggi a mia figlia oltre ad avermi insultato le ha detto che non intende dare soldi a me (perché ancora non ha capito che si tratta del mantenimento dei suoi figli) e che se siamo in difficoltà che possono arrangiarsi che sono grandi abbastanza (20 e 15 anni)! Ho pensato anche alla denuncia, ma avendo precedenti ho preferito evitarla. Mi potete consigliare cosa fare? Ho fatto anche la raccomandata ricordandogli a quanto ammonta il suo debito, ma lui non risponde ed ha anche cambiato numero di telefono per non farsi rintracciare.
Visto l’arretrato accumulato la soluzione cui pensare in prima battuta sarebbe la denuncia penale, che potrebbe avere più efficacia sul piano pratico proprio per l’esistenza di precedenti che potrebbero mettere a rischio il beneficio, in caso di condanna, della sospensione condizionale della pena.
Se, tuttavia, non vuoi procedere in questo senso, l’unica cosa da fare al momento è commissionare un’indagine ad una agenzia di investigazioni per conoscere il suo attuale datore di lavoro e fare l’ennesimo pignoramento presso terzi. Se guardi la nostra scheda pratica, ti spiega come funziona e quali sono i costi, che sono abbastanza contenuti.
Per il fatto di non dare il numero di telefono, probabilmente si potrebbe fare un ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., ma qui il problema di come attuare i titoli direi che assorba qualsiasi altra osservazione: in altri termini, al prima cosa da fare è vedere se e come puoi «mettergli il sale sulla coda», dopodichè si possono valutare altre iniziative.
Related posts:
convivo da 2 anni con un ragazzo che lavora in GDF, figlio unico, il quale ha avuto un figlio con una sua precedente ragazza non convivente con la quale non è mai andato d’accordo, incorrendo sovente in litigi furibondi. Il bambino nn è riconosciuto in quanto al momento della nascita il mio compagno non è nemmeno stato chiamato per esserne informato. C’è da aggiungere che lei all’8 mese lo ha lasciato dicendogli che non sarebbero stati mai più insieme (ci sono i file di Msn che lo confermano) e che era meglio che questo bambino non lo riconoscesse. Lui ha tentato diverse volte di mettersi in contatto con lei dopo, ma lei non ha mai risposto nè alle chiamate, nè agli sms e nè alle mail. Non ha insistito nei tentativi perché teme possano essere presi per stalking e magari peggiorare una situazione grave già di per sé. Secondo te può riconoscerlo anche se la madre non vuole ora che il bambino ha già 28 mesi? Se così fosse, una volta riconosciuto, potrebbe passare del tempo con lui nel pieno diritto di padre, portandolo a casa anche in mia presenza dato che conviviamo? Dovrà versare gli arretrati del mantenimento, dato che la madre per questi due anni non ha voluto che lui lo vedesse o lo riconoscesse e quindi è colpa di lei se lui non ha potuto provvedere? Lui può chiedere i danni a lei per avergli negato l’affetto del figlio?
Certo che può riconoscerlo, se non può più farlo in via anagrafica può fare una causa presso il tribunale dei minorenni in cui il rapporto di filiazione verrà accertato appunto in sede giudiziale. Il tuo compagno non può chiedere secondo me nessun danno perchè, premesso che la madre si è comportata male, nemmeno lui ha saputo agire nel modo migliore: non c’è in questi casi da aver paura di essere accusati di stalking, ma da muoversi in modo preciso e sistematico. Si manda una lettera raccomandata a/r o diffida alla madre in cui si espongono le proprie ragioni e la si invita a consentire il riconoscimento entro un certo termine; trascorso tale termine senza che si sia concluso nulla, bisogna procedere giudizialmente.
Un figlio è una cosa troppo importante per lasciare le cose a qualche tentativo improvvisato.
Dopo il riconoscimento o accertamento giudiziale, il tuo compagno acquisterà tutti i diritti e doveri connessi alla posizione di padre, quindi avrà il diritto / dovere di trascorrere del tempo con suo figlio e di mantenerlo, curarlo ed educarlo. Personalmente, credo che il tuo compagno dovrebbe agire, ma è una valutazione molto personale e la decisione spetta solo a lui, o al figlio stesso una volta divenuto maggiorenne.
Related posts:
Se due persone non sposate che convivono con un figlio, presenti tutte e 3 nello stesso stato di famiglia, smettono di amarsi e vogliono comparire separatamente nei loro rispettivi stati di famiglia (la madre con il figlio e il padre da solo) pur continuando ad abitare magari solo temporaneamente nella stessa abitazione, cosa devono fare? E’ possibile ottenere i 2 stati di famiglia diversificati?
Non è facile inquadrare correttamente una situazione di questo genere, a mio giudizio, sia gestirla nella pratica dal momento che è difficile dare la prova, all’esterno, di quel che effettivamente avviene all’interno di una famiglia, cioè se due adulti convivono more uxorio oppure semplicemente come coinquilini. Il tutto va visto alla luce del fatto che spesso gli utenti chiedono due stati di famiglia separati per godere di agevolazioni cui non avrebbero diritto in caso formassero uno stato di famiglia unico, come ad es. il patrocinio a spese dello Stato, ragion per cui c’è sempre superare il sospetto che ci sia un vero e proprio tentativo di frode.
Il consiglio può essere quello di parlarne a carte completamente scoperte con l’ufficiale d’anagrafe, esponendo compiutamente tutta la situazione e sentendo cosa anche lo stesso consiglia di fare. È chiaro che, comunque, se la famiglia è disgregata, la cosa principale da fare è far normare la situazione dal tribunale dei minorenni, cosa che poi potrà essere utile anche in sede «anagrafica» per le certificazioni che si vogliono ottenere.
Related posts:
Il caso riguarda un mio amico, docente di lettere, scrittore, poeta, giornalista on-line. Ha espresso giudizi in rete al vetriolo sulla validità di poesie e scritti vari di un’altra scrittrice, con la quale era in polemica anche per altri motivi. Come giornalista sempre alla ricerca di espressioni (e insulti) originali, ha riconosciuto d’aver esagerato (tipo scatoletta con la scritta “MERDA D’ARTISTA” da cui esce una composizione della poetessa). Alla fine la poetessa l’ha querelato dopo che lui s’era affrettato a cancellare dal suo blog i suoi apprezzamenti. Ricevuta la querela s’è precipitato a chiedere pubblicamente scusa alla querelante, scrivendo al quotidiano telematico dove scrive la poetessa. Domanda: il querelato non ha attribuito fatti falsi alla querelante. Ha solo esagerato nello stroncare i suoi scritti. Per me gli si potrebbe dare, al massimo, solo dell’esagerato o del cafone. Ma esiste il reato di “eccesso di giudizio negativo”? Io, che condivido i giudizi scritti dal mio amico, compio un reato a dichiararlo qui? Cosa rischia realmente il querelato?
Rispondo solo alle domande che possono avere un senso pratico e non a quelle che a mio giudizio non ne hanno, come ad es. quella sull’eccesso di giudizio negativo o sulla eventuale reiterazione del reato mediante dichiarazione di condivisione di quei giudizi.
In generale, per poter esprimere un giudizio sull’esistenza o meno di un reato come quello di diffamazione, è necessario vedere le espressioni in cui si è concretizzato. Qui non è dato farlo, a parte un esempio cui accenni, possiamo quindi solo fare un discorso su un piano che prescinde dal caso concreto e che quindi ha utilità limitata.
È sicuramente legittimo esprimere critiche, anche di contenuto negativo, sulla produzione letteraria altrui.
Il discrimine tra critica lecita e reato, illecito, risiede per lo più nella volontà di manifestare disprezzo per l’offeso, in modo da sminuirne l’immagine personale e sociale, che ricorre nel reato. Se io, ad esempio, dico che una determinata composizione non mi pare esprimere molto di nuovo, rifacendosi a canoni estetici e letterari già esplorati da tempo e da vari autori, di talchè la stessa non mi pare rivestire un particolare valore, esprimo un giudizio critico che può sicuramente non piacere, nè giovare all’immagine dell’autore del testo, ma dove l’effetto offensivo è solo il risultato indiretto del mio diritto di manifestazione del pensiero e, come tale, tollerato. Se, viceversa, dico che un determinato testo è il precipitato di una merda, si fa fatica a sostenere che il mio intento fosse quello di esprimere una valutazione critica, dal momento che tale valutazione è del tutto assente, essendovi solo, appunto, una manifestazione di disprezzo per l’opera altrui, e di conseguenza anche la persona, che, in quanto gratuita, è illegittima. In questi ultimi casi, non c’è manifestazione del pensiero, ma semplice volontà di offendere gli altri.
Per quanto riguarda la veridicità dei fatti attribuiti, per la nostra legge ognuno ha diritto al proprio onore, tanto che non è legittimo nemmeno dare della prostituta a chi esercita veramente tale mestiere. In questo caso poi quali sarebbero i fatti attribuiti? Che le opere di questa autrice hanno scarso valore letterario? Mi sembra molto opinabile… Molti grandi autori che oggi leggiamo con piacere sono stati pubblicati postumi o dopo decenni in cui il loro lavoro non era stato adeguatamente compreso. A parte questo, la bontà di un’opera d’arte rimane sempre valutabile in soggettiva, essendo spesso questione di gusti, salvo che questa autrice naturalmente non volesse far passare per poesia una lista della spesa.
Consiglio di incaricare un bravo legale per vedere se possibile risolvere la cosa negoziando con la controparte.
Related posts:
Abbiamo iniziato in questi giorni una nuova collaborazione con un blog che ci piace molto, per essere a nostro giudizio riuscito a diventare un punto di riferimento del settore di cui si occupa: MammaImperfetta.it.
Nato come blog personale nel 2008, un po’ come accaduto a questo stesso blog, MammaImperfetta.it è diventato ben presto un punto di riferimento online per mamme e papà. Sulle sue pagine, gli internauti possono trovare racconti di vita, narrazioni, riflessioni ma anche collaborazioni scientifiche, articoli specialistici, informazione e sostegno alla genitorialità.
La sua creatrice, Silvia Sacchetti, ci ha detto «Ho creato ciò che avrei voluto trovare io quando cercavo notizie in rete durante le gravidanze e i primi anni dei bambini: un luogo dove potersi informare e aggiornare ma dove anche poter “guardare in faccia” qualcuno, chiedere, condividere, raccontare».
Come sapete, qui agli «avvocati dal volto umano» abbiamo un debole per il diritto di famiglia, ma lo affrontiamo da sempre con la coscienza dei limiti dell’apporto e del punto di vista legale e giuridico nella gestione della famiglia, collaborando con tanti altri specialisti che se ne occupano come mediatori familiari, psicologi, psichiatri, servizi sociali e così via. Per questo, consideriamo che questa nuova collaborazione possa essere molto utile sia per i nostri lettori che per quelli di MammaImperfetta, nell’ottica di fornire informazioni e sviluppare riflessioni utili per tutti coloro che si trovano a vivere una famiglia, sia ancora unita e felice, che caduta in crisi.
Vi invito dunque a dare un’occhiata al bellissimo blog di Silvia; il genitore perfetto, come dice lei, non esiste, ma c’è sempre spazio per migliorare e comunque divertirsi a confrontarsi.
MammaImperfetta è anche su:
Related posts: