Metto di seguito un recente provvedimento emesso dal Tribunale di Modena al termine di un procedimento seguito da me personalmente in cui si è discusso, ancora una volta, della possibilità per gli istituti di cura ed assistenza che hanno in carico un anziano o un incapace di chiedere direttamente ai parenti dello stesso il pagamento delle rette, ai sensi della disciplina sugli alimenti di cui agli artt. 433 ss. cod. civ.. Secondo questa sentenza, che è conforme a quanto ritengono pressochè tutti i giuristi e altre sentenze, la risposta è negativa: l’unica persona che può chiedere gli alimenti è il diretto interessato e allo stesso non possono sostituirsi altre persone, che pure hanno erogato prestazioni nei suoi confronti. Purtroppo, nella realtà richieste di questo tipo continuano ad essere fatte dai vari istituti ed è giusto che invece si conosca lo stato del diritto sul punto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano)
nella persona del giudice dr. Roberto Masoni
ha pronunciato la seguente sentenza:
nella causa iscritta nel Ruolo generale affari contenziosi n. 5843/2004
promossa da Istituto San Giuseppe – IPAB rappresentato e difeso per procura speciale a margine all’atto di citazione dagli avv. Gian Paolo Lenzini
contro [TIZIO] (deceduto cui è succeduto l’erede [EREDE1]), [CAIA] (deceduta cui sono subentrati le eredi, [EREDE2] ed [EREDE3]) ed [SEMPRONIA] rappresentati e difesi per procura speciale in calce alle comparse di risposta dall’avv. Tiziano Solignani
contro Comune di Fanano rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla citazione notificata dall’avv.Stefano Corsini
sulla base delle seguenti conclusioni:
per l’attore: “come da foglio allegato al verbale
dell’udienza del 6 ottobre 2011″
per i convenuti: “come in atti”
per il comune di Fanano: “come da memoria ex art.
183, 5° comma c.p.c. del 3 novembre 2007” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L’Istituto S. Giuseppe-IPAB con sede a Fanano ha convenuto in giudizio i fratelli e le sorelle della oggi defunta [MEVIA].
Quest’ultima, nata a Fanano nel 1914, fu ospite dell’istituto a far data dal 13 ottobre 1979 fino alla morte. Le relative rette di degenza, per un periodo di tempo protrattosi sino all’anno 1995, furono saldate dai familiari utilizzando importi pensionistici percepiti dall’anziana, integrati da un contributo finanziario del Comune di Fanano. In seguito fu deliberato di non concedere ulteriori contributi di mantenimento all’anziana. I fratelli e le sorelle di lei però rifiutarono di contribuire personalmente al mantenimento. Da qui la domanda dall’Istituto diretta al versamento delle rette impagate.
II. In diritto è stato preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti, assumendo che l’obbligazione dell’istituto avrebbe avuto come giusta parte [MEVIA], tenuta al rimborso di quanto esborsato nel suo interesse.
L’eccezione appare fondata e va accolta.
L’obbligazione alimentare qui agita attinge unicamente i familiari e congiunti della persona
bisognosa, dato che gli alimenti hanno causa nella solidarietà famigliare in funzione assistenziale, cosicchè soggetti obbligati al versamento degli alimenti sono appunto ed unicamente i congiunti in ordine di prossimità.
Nella specie non v’è dubbio che la domanda di IPAB San Giuseppe abbia ad oggetto l’accertamento dell’obbligo alimentare, come espressamente indicato dall’attore nella nota d’iscrizione a ruolo. E lo stesso oggetto emerge chiaramente dalle conclusioni dimesse in atto di citazione (p. 10)(“determinare sulla base dello stato di bisogno dell’alimentanda e sulla corrispondente situazione economica degli obbligati la misura di contribuzione dei signori [TIZIO] [CAIA] ed [SEMPRONIA], determinare sulla base della statuenda rispettiva misura di contribuzione, le modalità di pagamento dell’importo di tale retta all’Istituto San Giuseppe di Fanano”), successivamente riprodotte in memoria ex art. 183 c.p.c. ed a verbale d’udienza del 6 ottobre u.s.
Non appare dubbio quindi che il titolo dedotto in giudizio da parte attrice avesse ad oggetto accertamento della sussistenza di un’obbligazione alimentare.
Si ribadisce peraltro che presupposto dell’obbligazione alimentare è il vincolo di parentela intercorrente tra due soggetti legati da legami parentali (o di gratitudine), cosicchè la relativa obbligazione ha natura strettamente personale.
Ebbene il vincolo di parentela intercorreva tra la defunta [MEVIA] ed i suoi fratelli e sorelle (tenuti agli alimenti nei suoi confronti), non certo tra l’Istituto San Giuseppe e la prima.
Tenuto conto della natura strettamente personale dell’obbligazione alimentare resta pure escluso che il diritto agli alimenti sia suscettibile di esercizio in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), dato che ciò ne altererebbe la funzione e la natura, appunto strettamente personale.
La domanda agita non appare quindi accoglibile e va reietta.
III. La domanda attorea neppure appare accoglibile sotto il profilo della sussistenza di obbligazione negoziale transattiva (e perciò ulteriore) intercorrente tra l’Istituto ed i fratelli della defunta [MEVIA] (che sarebbe stata consacrata nel doc. 15 di parte attrice).
Deve infatti ritenersi nuova la causa petendi (e perciò la domanda) in quanto introdotta unicamente e solo in memoria autorizzata ex articolo 170, 4° comma, c.p.c.
Tale memoria non poteva e non può evidentemente contenere domande nuove, in quanto ha mera funzione illustrativa.
In atto di citazione )p. 2), il negozio transattivo sottoscritto dagli [CONVENUTI] veniva richiamato senza fondarvi peraltro la pretesa ed il petitum (tutto concentrato sull’obbligazione alimentare ex art. 438 c.c.).
IV. Resta da ultimo da deliberare la domanda proposta dal Comune di Fanano nei confronti dei convenuti, lo stesso assumendo di avere corrisposto la somma di euro 2113 quale quota di contributo di mantenimento della [MEVIA], relativa al periodo settembre-dicembre 2003, quivi esercitando rivalsa.
Anche tale domanda deve essere logicamente rigettata tenuto conto che l’obbligazione di restituzione e rimborso della ridetta somma non gravava, per i motivi in precedenza esposti, sui fratelli e sorelle dell’[MEVIA] ma unicamente nei confronti di quest’ultima, unica obbligata al rimborso, per quanto non convenuta in giudizio.
Consegue quindi il rigetto delle domande, quelle proposte dall’attore e quelle proposte dalla comune di Fanano nei confronti dei convenuti.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da Istituto San Giuseppe – IPAB con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2004,
1. rigetta tutte le domande;
2. dichiara tenuto e condanna l’attore a rimborsare ai convenuti le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.028 (di cui € 28 per anticipazioni; € 2.000 per diritti; € 2000 per onorari), oltre ad IVA e CAP, come per legge, oltre a spese generali;
3. dichiara tenuto e condanna il comune di Fanano al rimborso ai convenuti delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.600 (di cui € 0 per anticipazioni; € 600 per diritti; € 1.000 per onorari), oltre ad IVA e CAP, come per legge.
Pavullo/Modena, 14 dicembre 2011
Il giudice
(dr. Roberto Masoni)
Minuta depositata in cancelleria in data 15 dicembre 2011 e pubblicata nelle forme di legge in data
Il cancelliere
Related posts:
La possibilità di inviare l’intimazione ai testi tramite posta elettronica certificata, o telefax, è prevista dall’art. 25, comma 1°, della legge di stabilità, cioè la legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
Questo provvedimento sostituisce il terzo comma dell’art. 250 del codice di procedura civile, che attualmente prevede quanto segue:
L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.
La novità consiste nell’aver introdotto, oltre alla forma già prevista della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la pec e il telefax.
La legge non dice se nel caso della trasmissione via pec l’indirizzo del destinatario deve risultare da pubblichi elenchi, come fa nel caso di altre disposizioni in materia. Quindi è da presumere che, come accade per il numero di fax, il notificante abbia la ragionevole sicurezza che il recapito «elettronico» del teste sia corretto.
Naturalmente, per evitare contestazioni è sempre preferibile avere la dimostrazione della correttezza dell’indirizzo, ad esempio tramite visura camerale quando si invia ad una società o stampata dell’elenco del telefono quando si cita una persona fisica il cui indirizzo mail risulta negli elenchi.
Per quanto riguarda, poi, la produzione in giudizio penso che sia sufficiente stampare la ricevuta di consegna della posta elettronica certificata o, in caso di mandi ad un indirizzo di posta non certificato (cosa che, stando alla lettera della legge, mi pare senz’altro possibile), la ricevuta di accettazione, magari accompagnata dalla prova della riferibilità dell’indirizzo.
La disposizione in questione è entrata in vigore, secondo quanto riporta il sito Normattiva, in data 1.1.2012 e a mio giudizio si applica a tutte le intimazioni formate successivamente, in base al principio tempus regit actum.
Related posts:
Stamattina ho inaugurato la modalità di notifica «tra avvocati» resa possibile dalla modifica dell’art. 4, comma 1, della legge 53/1994 sulle notifiche in proprio.
Faccio il mio solito collage, partendo proprio dalla disposizione appena citata, secondo cui, nel testo attuale:
1. L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
Le modalità con cui provvedere alla notifica in questi casi sono dettagliate dal decreto 21 febbraio 2011 , n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24). In particolare, è l’art. 18 a dettare disposizioni in materia, di cui riporto il primo comma:
Notificazioni per via telematica tra avvocati
1. Nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore puo’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio e’ inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’atto e’ stato inviato, nonche’ del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
Le modalità sono dunque molto chiare. Il procedimento che ho seguito io è il seguente:
Questo è quanto, ad oggi.
Qualsiasi osservazione come al solito sarà benvenuta. Dal canto mio, vi terrò aggiornati.
Related posts:
Buongiorno. Sono proprietaria di una stradina sulla quale grava una servitù di passaggio a favore di tre fondi che non hanno altri accessi sulla strada pubblica. Sul lato a valle di questa stradina si trova il muro di cinta di un’altra proprietà che non possiede alcuna servitù sul mio fondo. Io non utilizzo mai questa stradina che invece viene utilizzata dai proprietari dei fondi dominanti. Il proprietario del muro sostiene che il continuo passaggio di veicoli sulla mia strada ha danneggiato il muro stesso. Per prima cosa mi ha chiesto di impedire il passaggio delle automobili dei vicini cosa che io non posso fare in quanto sussiste la servitù di passaggio. Ora mi chiede di ricostruire il suo muro e di rifare la strada in quanto inadatta a sostenere il passaggio dei veicoli. Mi ha presentato la perizia di un ingegnere nella quale si ammette che il muro è di scarsa fattura e che è stato costruito in modo inadeguato a sostenere una strada su cui transitano autovetture. Ora io mi chiedo: 1) se il muro è inadeguato ed è stato costruito quando già esisteva la servitù di passaggio, non è forse responsabilità del proprietario del muro stesso adeguarlo? 2) gli eventuali danneggiamenti sono a carico degli utilizzatori della strada, così come la manutenzione della strada stessa? Grazie
Come abbiamo già scritto altre volte in questo blog, la manutenzione della servitù di passaggio deve essere fatta tendenzialmente a spese del proprietario del fondo (o dei fondi) che utilizza la servitù stessa.
A tale regola si può però derogare se è diversamente previsto dal titolo che ha dato origine alla servitù, oppure se le opere giovano anche al fondo servente. In quest’ultimo caso le opere vanno pagate in proporzione dei rispettivi vantaggi ottenuti dal fondo dominante e da quello servente.
Per quanto riguarda il muro, la situazione dalla Tua descrizione non è molto chiara. Se si tratta di un muro di sostegno posto sul confine non è detto che la proprietà sia del vicino.
Related posts:
Una banca, mediante decreto ingiuntivo, promuove azione legale contro un ex cliente al fine di ottenere la condanna del secondo al pagamento della somma dovuta a seguito della chiusura del rapporto, somma comprensiva anche di interessi. Il decreto ingiuntivo in quaestio ha esito favorevole con condanna del cliente convenuto. L’avvocato di quest’ultimo, successivamente, nonostante il passaggio in giudicato del decreto ed a seguito del mutamento del quadro giurisprudenziale a proposito degli interessi anatocistici, conviene in giudizio la medesima banca chiedendo la restituzione di tutte le somme corrisposte in eccesso anche, e soprattutto, a titolo di interessi. La domanda viene respinta sul riflesso che la formazione del giudicato esterno impedisce di tornare a discutere della misura degli interessi dovuti. Su questi presupposti, il giudice condanna l’avvocato, in solido col suo cliente, al pagamento delle spese di lite a favore della controparte.
Ebbene, tutte le forme di azione che eccedono o deviano rispetto all’obiettivo della tutela dell’interesse sostanziale, ripercuotendosi non solo sul risultato finale ma anche sulla durata del processo, realizzano un abuso del processo. Nel nostro ordinamento manca una precisa definizione di abuso del processo: una base normativa può essere individuata nell’art. 88 c.p.c., il quale impone alle parti ‘’il dovere di lealtà e probità’’. Nel contesto normativo-concettuale, è sempre maggiore la tendenza a considerare l’abuso del processo come ‘’la mera proiezione’’ dell’abuso del diritto. Istituto, quest’ultimo, ricavato nel nostro ordinamento mediante la combinazione di più norme, ex artt. 833 c.c., 1175 c.c., 1337 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., e quindi privo, anch’esso, di una precisa definizione codicistica. Nonostante ciò, nel’attuale evoluzione legislativa dell’ordinamento comunitario, rispetto alla categoria dell’abuso del diritto, si sono concretizzati processi di positivizzazione.
Per la prima volta, in assoluto, è stato disciplinato l’istituto dell’abuso del diritto, all’interno della Carta di Nizza, ex art. 54, rubricato per l’appunto ‘’divieto dell’abuso del diritto’’ (quale fonte primaria del diritto comunitario, da Trattato di Lisbona). Ebbene, da una complessiva analisi giurisprudenziale-comunitaria risulta configurabile una puntuale definizione. L’esercizio abusivo di un diritto si ha al ricorrere di due elementi: 1) ogniqualvolta un diritto sia esercitato per un fine diverso da quello per il quale tale diritto sia stato legislativamente predeterminato; 2) con l’ulteriore consapevolezza, da parte del titolare del diritto esercitato, dell’abusività del comportamento tenuto. Tale definizione risulta essere un essenziale presupposto per chi guarda al processo come ad un mero strumento ‘’usato’’ per esercitare la propria pretesa sostanziale. Laddove è configurabile un abuso del diritto può simmetricamente essere ravvisabile anche un abuso del processo: in rapporto alla sua funzione dinamica di strumento per la protezione di un interesse da tutelare. In questo contesto, le norme deontologiche, interne al nostro ordinamento, si pongono, sicuramente, in sintonia con le esigenze di prevenzione dell’abuso. L’art. 6 del Codice di Deontologia Forense, rubricato ‘’doveri di lealtà e correttezza’’, prevede che ‘’l’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con malafede o colpa grave’’. Ed ancora, l’art. 36.2 del C.D.F., ‘’autonomia del rapporto’’, prevede che ‘’l’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità’’. Un’azione inutile e gravosa non solo danneggia la sfera giuridica e patrimoniale dell’assistito ma integra contemporaneamente un abuso del processo. Per completamento, l’art. 14 del C.D.F., ‘’dovere di verità’’, opera un bilanciamento tra la libertà di difesa e il principio di lealtà, rispettando il pluralismo dei valori in gioco. Si rileva una chiara sintonia tra comando deontologico e divieto di abuso del processo: il primo rafforza il secondo.
Il Tribunale di Cagliari, nella sentenza nr. 2247 del 19 giugno del 2008, condanna, in maniera inedita, il comportamento del difensore perchè contrario al dovere di lealtà e correttezza, ex art. 6 C.D.F.. E’ la prima sentenza di condanna del legale, in solido con il cliente, alle spese a favore della controparte, ex art. 94 c.p.c.. A dire della Corte, il caso configura un abuso del processo: l’interessato avrebbe proposto l’azione nonostante la sua palese infondatezza, stante la preclusione del giudicato, e l’avrebbe continuata nonostante il giudice avesse, con ordinanza, invitato la parte a trattare espressamente la questione del giudicato non ammettendo i mezzi istruttori richiesti (…).
Insomma, la deontologia si mostra senza dubbio ‘’uno strumento di rafforzamento’’ delle regole poste a presidio del giusto processo. I doveri-comandi deontologici dovrebbero costituire sempre, nella prassi, ulteriori strumenti di garanzia, incrementando quella ‘’necessaria coerenza’’ tra diritto ed azione e quindi tra interesse sostanziale e mezzi apprestati per la sua tutela. E’ diritto acquisito: il giudice ha l’obbligo di ‘’conoscere’’ ed applicare le norme deontologiche. Il tema dell’abuso del processo ha, evidentemente, nei tempi attuali, amplissime prospettive di sviluppo…
Related posts:
mia moglie ha chiesto la separazione con due bambini piccoli e casa di mia proprietà, nonostante io le abbia perdonato dei tradimenti (provabili) e essermi comportato bene, lei nullatenente al matrimonio (giugno 2004, regime di separazione dei beni). Attualmente medico guadagna più di me (1830,00 contro 1500,00). Adesso vuole l’affidamento esclusivo per cacciarmi fuori di casa, io con il mio stipendio, pagando ancora un mutuo di oltre 600,00 più gli alimenti per i bambini non vedo dove andare ad abitare, oltretutto la casa è a 8 minuti di macchina dal mio lavoro. Ho anche proposto a mie spese di dividere l’appartamento in due unità indipendenti(43mq per me e 54mq per lei e i bambini, calpestabili, 4 posti letto per ognuno), sia per la mia sostenibilità economica che per essere più vicino ai minori in tutti i sensi (affettivamente e logisticamente). Lei però ha detto di non essere interessata, nè ha proposto altro. Ciò detto quale la migliore strategia per mantenere la casa: andare direttamente in giudiziale proponendo in seconda battuta l’opzione di divisione oppure proporla subito? L’alternativa tecnica della “staffetta”, ovvero casa affidata ai minori e i genitori che si alternano tre gg per uno, è più o meno probabile ? Il mio legale non riesce a rassicurami nè ha un cosiddetto “progetto di gestione della crisi familiare” in mente.
La formula dell’affidamento, cioè se esclusivo o condiviso, non ha niente a che fare con l’assegnazione della casa familiare. Ulteriormente, la collocazione dei bambini va valutata con riferimento al loro interesse, almeno in via principale, dopodichè tutte le altre questioni vanno regolate adeguandosi. Capisco, comunque, le tue considerazioni, che sono in parte condivisibili, anche perchè, come dici tu stesso, un adeguato progetto di gestione della crisi familiare, adeguato cioè per tutti, va a vantaggio anche dei più piccoli, dal momento che se un genitore esce dalla separazione seriamente «malmenato» difficilmente potrà conservare un rapporto collaborativo con l’altro coniuge.
Per quanto riguarda la soluzione che hai proposto di suddivisione dell’unità attualmente adibita a casa coniugale in due unità indipendenti, se realizzabile concretamente (cosa da verificare sia sotto il profilo materiale – costruttivo che sotto quello urbanistico) potrebbe essere una buona soluzione, ma non c’è modo di costringere tua moglie a farlo, se non lo vuole fare, nè è un provvedimento che si possa, almeno a mio giudizio, chiedere al giudice di adottare, dal momento che va a incidere direttamente sulla situazione materiale del bene.
Una ipotesi più concreta, se il progetto, che non conosco nei dettagli, è buono sia per te che per i tuoi figli, può essere quella di attivare un percorso di mediazione familiare, che aiuta molto le trattative tra le parti in questi casi.
No related posts.
nel novembre del 2006 ho avuto un bambino con un uomo che per anni mi ha ingannato, tenendomi nascosta l’esistenza di altre 2 famiglie in essere senza contare le numerose relazioni che porta avanti da 7 anni. Ma questa è solo una piccola premessa. Ho scoperto l’inganno, quando il mio bambino aveva 3 mesi (lui ha riconosciuto il bambino) e da allora quest’uomo non ha più avuto rapporti con noi se non sporadicamente e per pochi minuti. Abbiamo fatto una scrittura privata 3 anni fa con i rispettivi avvocati, questa scrittura riportava l’accordo di passare un mantenimento di 1000 euro al mese più il 50% di spese extra che ad oggi non gli ho mai chiesto. In questa scrittura, lui ha fatto aggiungere che io non avrei dovuto rivelare a sua madre l’esistenza di nostro figlio. Preciso che quest’uomo è un imprenditore con un tenore di vita molto molto alto. Da un mese a questa parte, mi ha detto che lui non intende più mantenere suo figlio, che la scrittura non ha alcuna validità e mi ha chiesto di non chiamarlo più. Il mio quesito è questo: posso richiedere il mantenimento facendogli causa? e posso dire a sua madre che ha un nipote o e violazione della privacy? ho iniziato a lavorare ad ottobre 2011 dopo 4 anni a casa, quindi senza reddito. Ho diritto al patrocinio gratuito?
La scrittura privata, in effetti, non è valida, dal momento che si tratta di materia indisponibile che può essere regolata validamente solo con un provvedimento del Tribunale. A volte gli avvocati fanno fare cose di questo genere perchè magari… è meglio di niente, ma quando c’è bisogno di azionarle non si ha in mano niente. Diciamo che sono dei meri «promemoria», che però se uno dei genitori vuole ignorare l’altro non ha mezzi per reagire.
Quindi devi senz’altro andare al più presto al Tribunale dei minorenni, come dico sempre; se leggi il mio libro e la scheda sulla crisi della convivenza che trovi nel mio blog, scoprirai che proprio per quanto sopra io sono favorevole ad andare sempre al tribunale a far regolare queste situazioni con un provvedimento, proprio perchè nell’interesse dei figli.
Nel procedimento che instaurerai la scrittura privata, specialmente se sarà accompagnata dalla dimostrazione che la stessa è stata in qualche modo eseguita dal padre, almeno per i primi tempi, potrà avere un valore di prova e di sostegno delle tue richieste.
Per quanto riguarda la nonna, non solo credo che tu possa informarla dell’esistenza del nipote ma che tu debba farlo. Ciò sia legislativamente che dal punto di vista etico; la legge infatti prevede che i bambini abbiano il diritto di avere e conservare un rapporto con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, inoltre è giusto che tuo figlio conosca sua nonna e viceversa. La scrittura in cui è contenuta la clausola è invalida, e comunque la clausola sarebbe ad ogni modo invalida per vari motivi.
Circa il gratuito patrocinio, ti invito a consultare la nostra scheda pratica e a compilare il modulo che ci trovi all’interno, occorre valutare il tuo reddito per vedere se puoi aver diritto al beneficio.
No related posts.
Io e mio marito (ex) siamo stati sposati per 15 anni, ma siamo separati, con tanto di decreto di omologa, dal 22.9.2008 Visti i rapporti spinosi con il mio ex marito e con i figli, ho intenzione di chiedere la divisione della comunione legale, posto che lo scioglimento dovrebbe essersi verificato automaticamente (stando alle recenti pronunce della Corte di Cassazione che ho trovato girando su google) con l’omologa del tribunale. Premetto che durante tutta il giudizio di separazione eravamo entrambi convinti delle sussistenza della separazione dei beni perchè questa era la volontà del mio ex al momento del matrimonio. In realtà, da copia dell’atto di matrimonio (rilasciato tanto dal comune, quanto dal parroco) risulta che il regime patrimoniale sussistente è quello legale: la comunione dei beni. Ora….io ho sostenuto spese notevoli al fine di completare la casa di proprietà esclusiva di mio marito (che presentava solo i pilastri); tuttavia, non dispongo di alcuna fattura ma solo di testimoni avendo fatto tutto in economia e avendo prelevato il denaro da un conto cointestato. In più, ho contribuito nell’acquisto dell’arredamento e ho sopraelevato l’immobile adibito a casa coniugale dove è stato realizzato un secondo appartamento. Da ultimo, ho lavorato – comparendo come coadiutore – presso la tabaccheria del mio ex marito tutti i pomeriggi e tutti i fine settimana. Intendo rivolgermi ad un legale, ma vorrei prima capire quali sono i miei diritti.
Per quanto riguarda il lavoro svolto nella tabaccheria, presumo senza prendere corrispettivo, occorre vedere di preciso l’inquadramento che avevi. Se non ci fosse niente di valido al riguardo, si può forse invocare l’applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, con cui potresti chiedere una partecipazione agli utenti dell’impresa familiare. Ma prima di poterlo dire con sicurezza, occorre verificare attentamente il caso concreto e i documenti disponibili.
Per quanto riguarda la casa che è stata costruita sul terreno di proprietà di tuo marito, e la seconda unità immobiliare costruita sulla prima, se la erezione è avvenuta dopo il matrimonio e il regime era quello della comunione dei beni, la tua situazione è discussa dai giuristi: potresti o essere considerata contitolare delle opere realizzate ovvero titolare di un diritto di credito al rimborso di quanto da te contribuito per la realizzazione delle stesse. Nel primo caso, occorre promuovere un giudizio di divisione, per il quale tuttavia è prevista la mediazione civile obbligatoria in via preventiva; nel secondo caso, invece, si può probabilmente procedere direttamente al giudizio, trattandosi di un diritto di credito.
La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso di dare prevalenza alle norme sull’accessione, che prevedono l’acquisto da parte del proprietario del suolo di quello che gli viene costruito sopra, e ha, in più occasioni, affermato che l’immobile costruito su un terreno personale del coniuge deve considerarsi di sua esclusiva proprietà (C., S.U., 27.1.1996, n. 651; C., Sez. II, 3.4.2008, n. 8662; C., Sez. I, 4.2.2005, n. 2354; C., Sez. I, 9.3.2000, n. 2680; C., Sez. II, 11.8.1999, n. 8585). Il coniuge che si è giovato dell’accessione è tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l’edificazione, ai sensi dell’art. 192, 1oco., c.c., mentre ove nella costruzione sia stato impiegato denaro appartenente in via esclusiva all’altro coniuge al medesimo spetta, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti del proprietario le somme erogate sia per l’acquisto dei materiali che per la manodopera (C., S.U., 27.1.1996, n. 651; C., Sez. I, 4.2.2005, n. 2354). La giurisprudenza di merito più recente si è conformata all’orientamento della Suprema Corte, con qualche eccezione (A.Torino, 29.10.2003; T. Cassino, 16.10.2007; T. Torino, 3.5.2005; contra, tra le altre, T. Napoli, 9.3.1994; T. Massa, 3.3.1994; A. Firenze, 4.7.1986).
Vista l’importanza dei valori in ballo, ti consiglierei di rivolgerti quanto prima ad un legale per una consulenza approfondita sulla base della tua situazione in tutti i suoi dettagli.
Related posts:
Sono una ragazza di 19 anni ho avuto un bimbo con un ragazzo con cui sono stata per ben 5 anni, lui è di nazionalità marocchina ai miei occhi è sempre stato un bravo ragazzo ma appena abbiamo scoperto la gravidanza ho iniziato a scoprire tante bugie e imbrogli! Lui non si è mai interessato del bambino tant’è che dicembre 2010 mi ha lasciata incinta di 8 mesi per andare in Marocco dicendo che il papà era grave, non ci ho messo molto a scoprire che il padre in realtà è vivo e in salute! Circa 2 settimane fa un amico di lui mi ha detto che si è sposato 1 anno fa e nel suo stato di famiglia infatti è residente una donna da marzo 2011! Lui nega di conoscerla dicendo che è solo un favore che sta facendo il fratello di lui a questa ragazza per avere il permesso di soggiorno! Tramite conversazioni sue su facebook ho scoperto che in realtà la conosce ma non ho prove che sia la moglie in quanto per avere lo stato civile devo rivolgermi al consolato! Mi sento tradita e umiliata siamo stati insieme fino a 2 mesi fa e l’ho lasciato a causa dei suoi tradimenti c’è qualcosa che posso fare? Lui non confessa ma alla fine mi ha presa in giro per un anno posso denunciarlo?
Nei comportamenti che hai indicato, peraltro non ancora del tutto chiari, non ci sono profili di reato, per quanto eticamente e moralmente disapprovabili possano essere.
A questo punto, peraltro, penso che più che a denunciare lui per come si è comportato, dovresti cercare di tutelare vostro figlio, che è venuto al mondo senza avere nessuna colpa.
Non si capisce, dal tuo racconto, se il tuo ragazzo ha riconosciuto vostro figlio.
Se lo ha fatto, è importante che tu ti rivolga quanto prima al Tribunale dei minorenni per far normare il rapporto e godere di un titolo o provvedimento che possa essere un importante punto di riferimento. Se non hai denaro per incaricare un avvocato, puoi usufruire del gratuito patrocinio, ma è bene che tu ti dia una mossa per tutelare tuo figlio.
Se, invece, addirittura non l’ha nemmeno riconosciuto, è ancora più urgente che tu ti rivolga al Tribunale per ottenere l’accertamento giudiziale della paternità con tutto quello che ne consegue.
Related posts:
mio fratello convive con una compagna in una casa in affitto, dove il contratto è intestato a mio fratello, loro hanno una bambina di 4 anni ma non sono sposati…litigano in continuazione lei non lo vuole più ma non vuole uscire di casa perchè dice che con una bambina non sa dove andare quindi restare in casa ed essere mantenuta nell’affitto nel mangiare e in tutto il resto… È possibile una cosa del genere? se esce mio fratello di casa a cosa va incontro anche per la bambina?
Beh, non è nè la prima nè l’ultima famiglia di fatto che va in crisi, non è una situazione molto diversa dalle altre. Tuo fratello sarebbe bene che si rivolgesse quanto prima ad un legale di fiducia per essere consigliato in tutti gli aspetti, che non sono pochi, della gestione della crisi familiare.
Un altro aiuto molto importante può venire dalla mediazione familiare.
Nell’attesa, potete dare un’occhiata alla nostra scheda pratica sulla convivenza e la sua crisi. Per approfondire ulteriormente, c’è sempre la mia Guida alla separazione e al divorzio, che tratta naturalmente estensivamente anche delle famiglie di fatto.
Per quanto riguarda la sorte della casa familiare, più nello specifico, anche in caso di convivenza, è un problema di cui abbiamo parlato diverse volte, quindi ti invito a fare una ricerca nel blog con il motore dedicato cerca.solignani.it.
Related posts: